Art. 1.
(Protezione della persona).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.